Dopo l’esito positivo della messa alla prova, è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento da parte dell’autorità amministrativa competente
Con un'interessante decisione, il Giudice di Pace di Udine ha accolto il ricorso presentato da un automobilista con l’assistenza dell’avv. Lorenzo Cudini. Il caso traeva origine da un verbale con il quale era stato contestato all'automobilista il reato di guida in stato di ebbrezza (con livello alcolemico superiore a 1,5 g/l) aggravato da un sinistro stradale.Concluso il procedimento penale con la declaratoria di estinzione del reato a seguito dell’esito positivo della messa alla prova, la Prefettura aveva notificato all'automobilista il provvedimento di revoca della patente richiamando il disposto del comma 2-bis dell’art. 186 CdS.Il Giudice di Pace di Udine ha accolto il ricorso avverso il provvedimento sottolineando che l’autorità amministrativa è tenuta ad eseguire un autonomo accertamento in ordine alla sussistenza dei presupposti per la revoca della patente di guida nel rispetto delle formalità previste dall’art. 7 della Legge 241/90 e che non può limitarsi al mero richiamo del verbale dei Carabinieri.