Il Tribunale di Forlì ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 222 del Codice della Strada
In tema di sanzioni amministrative accessorie all’accertamento del reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis c.p.), il Tribunale di Forlì ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 222 del Codice della Strada per contrasto con gli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione nella parte in cui prevede l’applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente indistintamente per diverse categorie di reato.
Nelle ipotesi di condanna dell’imputato per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis c.p. è prevista infatti la revoca della patente di guida e l’impossibilità di conseguirla nuovamente prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca.
Viene censurata la scelta del legislatore di applicare la medesima sanzione accessoria a condotte di offensività e grado di colpa di livello diverso, disattendendo i criteri di ragionevolezza e di proporzione: infatti, ad una condanna per lesioni stradali gravi – ossia per un reato punito con la pena della reclusione fino a sei mesi nell’ipotesi in cui l’evento sia determinato da un comportamento concorrente della persona offesa – la sanzione accessoria è la stessa applicata nelle ipotesi aggravate del medesimo articolo e nel caso di omicidio stradale, per il quale può essere comminata la reclusione fino a diciotto anni.