La nuova circolare 11.11.2020 del Ministero dei Trasporti sulle patenti di guida
Con la circolare dell’11.11.2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, conformandosi finalmente alla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, ha chiarito che nel calcolo dei tre anni prima dei quali, ai sensi dell’art. 219, comma 3, del Codice della Strada, non può essere conseguita una nuova patente di guida successivamente alla revoca a seguito delle violazioni di cui all’art. 186, 186bis e 187, deve essere dedotto il periodo di sospensione che ha preceduto la revoca (il c.d. presofferto).