Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso il genitore affidatario/collocatario, oppure per condurli presso di sé, sono sempre consentiti anche tra Comuni o regioni differenti, anche se di colore non omogeneo.
Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori. Non ci sono quindi limitazioni alle visite a meno che il viaggio o lo stato di salute del genitore possano mettere a rischio la salute dei minori. Vale comunque la regola generale secondo la quale è vietato recarsi a trovare i figli se il genitore non affidatario è positivo al coronavirus, si trova in quarantena/isolamento domiciliare, ha febbre uguale o superiore a 37.5° o altri sintomi influenzali.Configura, pertanto, un comportamento illecito la condotta del genitore che, per un ingiustificato timore di contagio, limiti il diritto di visita dell’altro genitore stabilito dal giudice o concordato al momento del divorzio/separazione