Cass. Civ., Sez. III, 23.05.2011 n. 11316
La massima
Il provvedimento con cui, in sede di separazione personale (non importa se consensuale o giudiziale, ovvero se provvisorio o definitivo oppure se presidenziale o meno) o di divorzio viene stabilito, ai sensi dell'art. 155, comma 2, C.c., a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese mediche e scolastiche ordinarie, costituisce titolo esecutivo e non richiede, nell'ipotesi di non spontanea ottemperanza da parte dell'obbligato e al fine di consentire l'esecuzione forzata, un ulteriore intervento del giudice, se il genitore creditore può documentare gli specifici esborsi. Resta, ovviamente, salvo il diritto dell'altro genitore di contestare - opponendosi all'esecuzione - la effettiva sussistenza del diritto di credito.
Se l’atto di separazione, anche soltanto provvisorio, prevede per il genitore non affidatario l’obbligo di pagare le spese mediche, l’altro coniuge ha fra le mani un titolo esecutivo che può far valere direttamente, senza bisogno di un’altra pronuncia giurisdizionale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 11316/2011.
Il principio di diritto enunciato dalla sentenza in esame, che abbandona l'orientamento giurisprudenziale dominante in passato, delinea un quadro di favore per il genitore affidatario al quale non vengano rimborsate, da parte del coniuge separato, le spese mediche e scolastiche sostenute per i figli.
In sede di separazione, invero, accade sovente che il giudice disponga a carico del genitore non affidatario, ai sensi dell'art. 155 C.c., l'obbligo di rimborsare detti importi all'ex coniuge.
Il problema, tuttavia, si pone nel caso in cui tale dovere non venga adempiuto.
Ed infatti, se è vero che, in tale ipotesi, può essere avviata un'esecuzione forzata nei confronti del genitore onerato, ci si chiedeva se era sufficiente notificare alla parte inadempiente il provvedimento giudiziale in forma esecutiva unitamente all'atto di precetto o se doveva ritenersi necessario adire nuovamente il giudice per un ulteriore accertamento in ordine alla sussistenza degli esborsi e del relativo ammontare.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 1758/08, aveva aderito a tale seconda soluzione, nel presupposto che le spese in oggetto costituissero un evento "futuro ed incerto".
Di segno diametralmente opposto è invece la pronuncia in esame che, richiamando il generale dovere di provvedere all'istruzione, educazione e mantenimento sancito dall'art. 148 C.c., sottolinea la necessità di considerare come normali ed ordinari (secondo la nozione di comune esperienza) gli esborsi per l'istruzione e per le prestazioni mediche, che, dunque, mantengono un profilo di incertezza e di variabilità solo in relazione al momento della loro effettiva necessità ed alla loro entità.
Alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale, pertanto, il ricorso al giudice di cognizione al fine di ottenere un nuovo titolo esecutivo è necessario solo in riferimento alle spese straordinarie, diverse da quelle medico-sanitarie e scolastiche, fermo restando, naturalmente, il diritto del genitore non affidatario di contestare la relativa pretesa.