Un breve commento all’ordinanza del Tribunale di Udine (ord. 2.2.2023 del dott. Paolo Lauteri) con la quale è stata accolta l’eccezione di nullità del capo d’accusa mosso nei confronti di una società per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25 septies del D.Lgs. 231/01, in relazione al reato di lesioni personali colpose conseguenti ad un infortunio sul lavoro
È noto che l’interesse e il vantaggio - che, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 231/01, costituiscono i criteri d'imputazione oggettiva della responsabilità dell'ente - sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il primo esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo; il secondo ha, invece, una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito.
La casistica ha offerto, poi, alla giurisprudenza di legittimità l'occasione per calibrare, di volta in volta, il significato dei due concetti alternativamente espressivi del criterio d'imputazione oggettiva di cui si discute: si è così affermato, nei casi di infortunio sul lavoro, che esso può essere ravvisato nel risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei procedimenti e dei presidi di sicurezza; nell'incremento economico conseguente all'incremento della produttività non ostacolata dal rispetto della normativa prevenzionale; nel risparmio sui costi di consulenza, sugli interventi strumentali, sulle attività di formazione e informazione del personale; nella velocizzazione degli interventi di manutenzione e di risparmio sul materiale.
Per l’ente il vantaggio va inteso, quindi, non solo come risparmio di spesa conseguente alla mancata predisposizione del presidio di sicurezza, ma anche come incremento economico dovuto all'aumento della produttività non rallentata dal rispetto della norma cautelare. In altri termini: vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l'azione della persona fisica all’utilità per la persona giuridica.
Assunta la difesa della società, il difensore avv. Lorenzo Cudini ha eccepito l’indeterminatezza della contestazione - che per l’Ente, esattamente come per l’imputato “persona fisica”, deve contenere, ai sensi dell’art. 552, comma 1, lett. c), cpp, “l’enunciazione del fatto in forma chiara e precisa” - atteso che nel caso di specie l’accusa si è limitata a precisare che la società “aveva beneficiato della condotta del soggetto agente in quanto da questi posta in essere nel suo interesse e/o a suo vantaggio”, senza tuttavia indicare quale sarebbe stato l’interesse o in che termini si sarebbe tradotto il vantaggio per la persona giuridica.
Nell’accogliere l’eccezione, il giudice monocratico del Tribunale di Udine ha sottolineato che i concetti di interesse e di vantaggio hanno un significato ampio, precisando tuttavia che essi non possono essere presunti e che l’ipotizzato tornaconto aziendale, in quanto componente imprescindibile dell’illecito contestato, deve essere indicato nel capo d’accusa, quantomeno nella sua natura