Con la sentenza n. 8715 del 12.10.2022, la quarta Sezione del Consiglio di Stato, ha affermato che l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali (ANGA) costituisce un requisito tecnico professionale, di natura soggettiva e personale, che, in quanto tale, deve essere strettamente riferito al soggetto che in concreto svolge il servizio