Di particolare interesse una recentissima pronuncia con la quale il TAR della Toscana (sentenza 12.4.2022, n. 4949 estensore dottor Riccardo Giani) ha respinto il ricorso di un operatore economico contro un provvedimento di esclusione da una gara pubblica
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ha ritenuto che il carico tributario risultante dal certificato dell’Agenzia delle Entrate, nello specifico costituito da 10 cartelle esattoriali nessuna delle quali aveva come destinatario originale la ricorrente medesima, ma delle quali la ricorrente era tenuta a risponde in quanto succeduta per incorporazione alle società originariamente destinatarie dellepretese dell’amministrazione finanziaria, sia elemento ostativo alla partecipazione ad una gara pubblica e legittimante l'esclusione dell'operatore economico.
La stazione appaltante aveva ritenuto infatti integrata la previsione normativa di cui all’art. 80,comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, essendo in presenza di violazioni gravi (inquanto superiori alla soglia di 5.000 € di cui all’art. 48-bis D.P.R.602/1973, richiamato dallo stesso art. 80 cit.) e definitivamente accertate in quanto alla data della presentazione dell’offerta le cartelle nonerano state impugnate, né pagate, né era stata presentata per le stesse domandadi rateizzo. E per questo, su segnalazione dell'operatore economico secondo classificato, aveva provveduto, in via di autotutela, ad escludere la società aggiudicataria e ad una nuova aggiudicazione.
Il provvedimento era stato impugnato dall'operatore economico escluso.
Il rigetto dell'impugnazione con la sentenza del TAR è ora all'esame del Consiglio di Stato.
Particolare cautela va dunque osservata nelle operazioni straordinarie di acquisizione societaria poichè l'incorporante potrebbe non essere a conoscenza di inadempimenti, nello specifico di natura tributaria, dell'incorporata tali da pregiudicare la sua partecipazione a successive procedure di evidenza pubblica.