L'annullamento della gara non comporta la sostituzione della commissione giudicatrice

In ipotesi di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio di formazione della commissione

Argomento
Sentenze
Data pubblicazione
8/01/2021

Il TAR per il Molise, con sentenza 23 dicembre 2020, n.372, ha osservato che per quanto previsto dall’art. 77, comma 11, del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), in caso dirinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di  annullamento del provvedimento di esclusione di un concorrente, è riconvocata la medesima  commissione, a meno che l’annullamento non sia dipeso da un vizio nella  composizione della commissione. 

Per contro, “il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella  composizione della commissione” l'art. 77 prevede che, in caso di  annullamento, la  stazione appaltante – diversamente da quanto normalmente accade – sia obbligata a nominare e a convocare una nuova nuova commissione composta da soggetti  diversi da quelli che hanno precedentemente partecipato al procedimento.