In ipotesi di rinnovo del procedimento
di gara, a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento
dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione,
fatto salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio di formazione della commissione
Il TAR per il Molise, con sentenza 23 dicembre 2020, n.372, ha osservato che per quanto previsto dall’art. 77, comma 11, del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), in caso dirinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento del provvedimento di esclusione di un concorrente, è riconvocata la medesima commissione, a meno che l’annullamento non sia dipeso da un vizio nella composizione della commissione.
Per contro, “il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione” l'art. 77 prevede che, in caso di annullamento, la stazione appaltante – diversamente da quanto normalmente accade – sia obbligata a nominare e a convocare una nuova nuova commissione composta da soggetti diversi da quelli che hanno precedentemente partecipato al procedimento.