Con l'ordinanza 17 dicembre 2020, n. 28915, la Cassazione ha ribadito che l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia fa venire definitivamente meno l'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge
La Sezione VI della Suprema Corte ha ribadito il principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo il quale l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso.
L’ordinanza è degna di nota perché da un lato sottolinea che la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost., come formazione sociale stabile e duratura in cuisi svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, escludeogni residua solidarietà post matrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo e dall’altro chiarisce che non assume rilievo la successiva cessazione della convivenza di fatto intrapresa dall'ex coniuge beneficiario.