Con la sentenza n. 600 del 12.9.2017 il Tribunale di Pordenone si è posto in linea con l’orientamento garantista della Corte di Cassazione relativo all’illecito di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) del D.Lvo 52/2006.
Chiamato a rispondere del reato era il legale rappresentante di una Srl al quale era stato contestato di aver conferito ad altra società in due occasioni circa 2.0000 kg di rifiuti ferrosi in mancanza della prescritta autorizzazione.
Assistito dall’avv. Lorenzo Cudini l’imputato si era difeso sostenendo che si trattava di conferimento episodico e che non rientrava nell’attività di impresa svolta della società legalmente rappresentata dall’imputato.
Il Tribunale ha sottolineato che l’attività di gestione dei rifiuti punita dalla norma in esame è incompatibile con l’occasionalità della condotta (nel caso di specie 2 conferimenti, a pochi giorni l’uno dall’altro) e che la circostanza del pagamento di un corrispettivo non può, in mancanza di ulteriori elementi, essere ritenuta indice della realizzazione di un vero e proprio “commercio”.
Da qui la pronuncia della sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste.