Il Giudice di Pace di Udine (con sent. n. 435/2017 del 14.09.2017) si è pronunciato su una questione di rilevante e frequente interesse pratico: i presupposti della revoca della patente di guida e del suo successivo riconseguimento.
La questione esaminata si è resa particolarmente interessante in ragione di una particolarità: la declaratoria di estinzione del reato nel procedimento penale promosso per guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di aver causato un incidente stradale (reato che prevede, appunto, la sanzione accessoria della revoca della patente di guida).
Il ricorrente, dopo aver concluso positivamente la messa alla prova durante la quale aveva svolto lavori di pubblica utilità, otteneva una sentenza di non doversi procedere nei suoi confronti per estinzione del reato.
La competenza del Giudice penale del Tribunale veniva così a cessare e gli atti trasmessi alla Prefettura per l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie.
Seguiva quindi il provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida.L’atto amministrativo non era però corredato di tutti gli elementi necessari ai fini della sua validità.
Non recava, infatti, l’indicazione dell’infrazione e dell’accertamento che della stessa avevano effettuato i Carabinieri. L’atto si limitava a “copia-incollare” il capo di imputazione del procedimento penale e si rifaceva alla citata sentenza di estinzione del reato, nonostante l’autonomia dei due procedimenti (quello penale da un lato, e quello amministrativo dall’altro).
Il provvedimento prefettizio di revoca della patente - lo conferma il Giudice di Pace di Udine, cui il ricorrente si è rivolto assistito dall’avv. Lorenzo Cudini - deve necessariamente riportare tutte le circostanze identificative dell’accertamento effettuato dai verbalizzanti (in particolare il luogo e la data dell’infrazione, il modello dell’apparecchiatura utilizzata per l’alcoltest, l’indicazione della sua omologazione, nonché il lasso temporale intercorso tra le due misurazioni).
La Pubblica Amministrazione, infatti, deve motivare adeguatamente il proprio agire e, quindi, deve dare atto della verificazione di quei presupposti che sono necessari per poter applicare la sanzione.
L’altra questione affrontata nella sentenza in commento è quella del termine per il riconseguimento del documento di guida.La legge (art. 219, comma 3 ter, C.d.S.) prevede che “Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186 bis e 187, [e dunque anche nell’ipotesi di guida in sto di ebbrezza] non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato”.
Il Giudice di Pace di Udine ha accolto anche in questo caso la censura dell’avv. Cudini sottolineando che nel caso in questione è mancato l’accertamento dell’illecito - visto l’epilogo del procedimento penale conclusosi con la pronuncia di estinzione del reato - sicchè il termine triennale per il conseguimento della nuova patente di guida decorre dalla data del fatto.