Un istituto scolastico friulano aveva indetto una gara per il servizio di vending (distribuzione automatica) presso i propri locali prevedendo per la sua aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il bando stabiliva l’assegnazione di un massimo di 50 punti per l’offerta tecnica e di 30 per l’offerta economica. Tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica era prevista l’attribuzione (letteralmente) di “max punti 5” per “tempi di intervento per rifornimento”, e di “max punti 5” per “tempi di intervento per guasto”.
Una concorrente aveva ottenuto il massimo punteggio con riferimento ai parametri in questione, avendo dichiarato in punto tempi di intervento per il rifornimento “è nostra volontà impegnarci in un servizio giornaliero di assistenza tecnica e ricarica dei distributori se necessario 2 volte al giorno. Se richiesto si interviene in pochi secondi”. E relativamente ai tempi di intervento per guasto: “ciò che ci contraddistingue maggiormente è la garanzia al cliente di un’assistenza tempestiva ed efficiente utilizzando le più avanzate tecnologie, segnalando la chiamata al nostro automezzo più vicino a voi per l’intervento tecnico richiesto, in caso di guasto siamo presenti sul luogo entro pochissimi secondi essendo presenti in zona tutti i giorni…”.
Il TAR per il FVG, al quale l’avvocato Andre Cudini era ricorso per la seconda classificata, aveva ritenuto che quel punteggio massimo fosse scorretto ed irragionevole. Da qui l’appello dell’impresa ritenutasi penalizzata. Ma il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2682 del 28 maggio 2015, ha confermato la statuizione del Tribunale friulano.
I giudici di Palazzo Spada sono partiti dal presupposto che costituisce jus receptum che le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte tecniche presentate dalle imprese concorrenti, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti ovvero, ancora, salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione.
Il Consiglio di Stato ha rimarcato che gli atti amministrativi espressione di valutazioni tecniche sono suscettibili di sindacato giurisdizionale esclusivamente nel caso in cui l'Amministrazione abbia effettuato scelte che si pongono in contrasto con il principio di ragionevolezza tecnica, aggiungendo che non è sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire – in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri – proprie valutazioni a quelle effettuate dall'autorità pubblica, quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle offerte.
Nel caso sottoposto al suo esame, il giudice di appello ha infine osservato che quello contenuto nell’offerta tecnica dell’impugnante non potevaessere un impegno serio, perché la prestazione non poteva di certo essere adempiuta nello spazio temporale indicato dall’offerente, nemmeno volendo ipotizzare che personale e mezzi fossero “costantemente in attesa al di fuori dei locali dell’Istituto scolastico”. Non solo, ha stigmatizzato il fatto che si era trattato di un’offerta assolutamente irragionevole, perché – secondo nozioni di comune conoscenza – non sostenibile economicamente.
Invero l’assunzione, da parte della concorrente, di un “obbligo non suscettibile di essere adempiuto, circostanza che incide sull’affidabilità di colui che formula l’offerta”, comporta la conseguente “illegittimità della scelta tecnico–discrezionale di attribuire un punteggio, per di più un punteggio massimo, ad un’offerta che lo stesso proponente, già a priori, sapeva sarebbe rimasta quanto a tempistica inadempiuta”. La valutazione della commissione di gara era stata dunque palesemente inattendibile, “assolutamente errata e illogica” e non “semplicemente opinabile” laddove “ritiene seria e affidabile, e come tale meritevole di punteggio (per di più nella misura massima prevista dalla lex specialis di gara), una tempistica di intervento che non può assolutamente essere attuata.
Quindi, secondo il Consiglio di Stato, la struttura motivazionale della sentenza di primo grado, che non si concreta in una sostituzione indebita alla commissione nell’esercizio di poteri valutativi riservati a quest’ultima e che non sconfina nel merito delle valutazioni rimesse alla commissione, essendosi il giudice di primo grado limitato a sindacare la (non) manifesta irragionevolezza degli apprezzamenti compiuti dalla commissione medesima, era ed è meritevole di conferma.
Dal link sottostante è scaricabile la sentenza del Consiglio di Stato.