Il 21 aprile la Camera dei Deputati ha approvato la modifica dell’art. 3 della Legge 898/1970 che disciplina le condizioni per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tutte le novità sono applicabili anche ai procedimenti in corso.
Il provvedimento è ancora in fase di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.