Acquisizione sanante ex art. 42 bis T.U. espropri e opposizione alla stima

Si è rivolto all'avvocato Andrea Cudini un gruppo di cittadini di un Comune della Bassa Friulana lamentando il mancato pagamento da parte dell'amministrazione pubblica dell'indennità di espropriazione di porzioni di terreno occupate da circa un decennio e successivamente utilizzate per la sistemazione della viabilità comunale.

Argomento
Casi dello studio
Data pubblicazione
2/09/2014

Da un primo esame dei fatti è emersa la singolarità della vicenda. Nel 2001, infatti, l'amministrazione comunale allora in carica aveva deliberato di procedere al rifacimento di due vie del centro abitato e per questo aveva proposto ai proprietari dei fondi limitrofi la cessione bonaria delle aree da destinare agli interventi. Di fatto, i proprietari frontisti si erano infine obbligati a cedere per pochi spiccioli la fascia di terreno latistante la pubblica via e ciò al fine di permettere all’amministrazione il miglioramento della viabilità interna. Ottenuta la promessa della cessione bonaria, il Comune aveva subito occupato le aree e dato corso ai lavori, previa approvazione del progetto esecutivo delle opere e del relativo impegno di spesa, ma nonostante il completamento degli interventi ed il successivo collaudo, non aveva mai provveduto a liquidare le relative indennità. Né aveva dato corso ad una vera e propria procedura espropriativa.

Solo dopo che i cittadini, esasperati dalle ripetute promesse mai mantenute dal Sindaco e dagli amministratori, avevano instaurato una causa avanti la sezione distaccata di Palmanova del Tribunale di Udine, il Comune ha infine tentato di sanare ex post la procedura ablativa del tutto illegittima promuovendo il procedimento di cui all’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, che oggi disciplina la cosiddetta acquisizione sanante dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 43 del T.U. espropri (con sentenza n. 293/2010).

In particolare, l’art. 42 bis stabilisce che l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificandolo in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, oltre ad un’ulteriore somma a titolo risarcitorio.

È bene ricordare che l'articolo 43 del T.U., a seguito dell’intervento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, era stato precedentemente dichiarato incostituzionale con sentenza n. 293 del 4.10.2010. La norma in parola, a seguito di un primo esproprio non perfezionato od in caso di irregolarità del procedimento espropriativo, dava alla pubblica amministrazione la possibilità acquisire il bene occupato alle medesime precedenti condizioni, violando in tal modo il principio di legalità.

In precedenza, a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale del 2007, si era già definitivamente spazzato via il criterio di calcolo ed abbattimento delle indennità dovute per le espropriazioni di pubblica utilità e chiarito che l’indennità stessa deve sempre essere rapportata al valore di mercato delle aree espropriate.

Ma, nel caso che ha occupato lo Studio, il Comune non aveva mai dichiarato la pubblica utilità delle aree interessate, né dato corso alla procedura di espropriazione e adottato il relativo decreto.

Benché il testo unico sulle espropriazioni non abbia esteso all’acquisizione sanante il procedimento di opposizione alla stima previsto, invece, dall’art. 54 del D.P.R. n. 327/2001 per la determinazione giudiziale dell’indennità dovuta ai cittadini espropriati nel caso in cui la procedura ablativa avvenga in modo ordinario, sottolineando l’identità di ratio rispetto al caso dell’opposizione ordinaria, lo Studio ha dato comunque corso al procedimento di opposizione alla stima, tra l’altro disciplinato ora processualmente con il rito sommario di cognizione previsto dall’art. 702 bis c.p.c..

Alla legittima pretesa dei cittadini, il Comune si è però opposto sostenendo che l’approvazione del progetto definitivo delle opere poi eseguite aveva comportato, per effetto degli artt. 17 della L.R. FVG 31.10.9186, n. 46, e 67 della L.R. FVG 31.5.2002, n. 14, la dichiarazione di pubblica utilità delle aree, con conseguente legittimità della loro occupazione. E per questo, pur non contestando nella sostanza la pretesa di liquidazione dell’indennità, aveva eccepito l’irritualità del procedimento e il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo a suo dire competente. Ha anche contestato la scelta dello Studio di procedere col ricorso per opposizione alla stima nel caso dell’acquisizione sanante ex art. 42 bis, non essendo testualmente prevista a dire dell’amministrazione tale facoltà dall’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2011 col quale era stato introdotto il rito sommario di cognizione per la sola opposizione di cui all’art. 54 del T.U..

Con ordinanza 1.4.2014, n. 283, la Corte d’Appello di Trieste, ritenuta la propria competenza, ha però interamente accolto le domande dei cittadini ricorrenti condannando il Comune in questione alla corresponsione in loro favore di un indennizzo pari al valore di mercato delle aree espropriate, previamente determinato da un consulente tecnico, di un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale da loro subito, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale degli immobili, ed infine di un ulteriore indennizzo per il periodo di occupazione senza titolo, computato a titolo risarcitorio, nell'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi degli indicati criteri.

Del caso si è recentemente occupata anche la stampa locale. L’ordinanza può essere scaricata dal link sottostante.