Il diritto di usufrutto di un immobile può essere pignorato e venduto nel corso di un’azione esecutiva, ma non si può procedere, nel giudizio divisionale incidentale, alla vendita dell’intero immobile.
Il creditore insoddisfatto può legittimamente sottoporre a pignoramento ed esecuzione forzata beni e diritti, di credito o di altra natura, del suo debitore e tra questi il diritto di usufrutto che costui ha su un immobile la cui nuda proprietà è di un terzo.
Per completezza, va ricordato che, invece, la giurisprudenza dominante ritiene impignorabile il diritto di abitazione, che, pur essendo un diritto di fatto analogo all’usufrutto, è giuridicamente diverso, essendo prevalente la sua natura di diritto reale di carattere personale fondato sulla necessità di assolvere le esigenze abitative della famiglia del suo titolare e stante l'espresso divieto di cessione e di concessione in godimento, come previsto dagli artt. 1022 e 1024 del Codice Civile.
Il pignoramento dell’usufrutto mira dunque alla vendita del diritto nell’ambito del procedimento esecutivo. Ma, essendo un diritto di natura temporanea, la cui durata è legata abitualmente alla vita del suo beneficiario, l’eventuale acquirente anche se nell’ambito di un procedimento esecutivo, potrà goderne solo per il tempo per cui è stato costituito e, nel caso di usufrutto vitalizio, sino alla morte del titolare sottoposto al procedimento esecutivo.
L’usufrutto di un immobile ha dunque un suo valore di mercato che si calcola moltiplicando il valore dell’immobile per il saggio di interesse legale vigente e, infine, per un coefficiente legato all’età dell’usufruttuario determinato in base a tabelle attuariali.
Poiché l’art. 599 del Codice di Procedura Civile prevede la possibilità di procedere alla vendita di beni indivisi ed i successivi artt. 600 e 601 stabiliscono che in caso di mancata vendita della quota spettante al debitore si debba procedere alla vendita dell’intero nell’ambito di un giudizio di divisione tra tutti i comproprietari ed aventi diritto, si è posto il problema di stabilire se a detto giudizio si possa ricorrere anche nel caso in cui l’esecutato sia solo usufruttuario e, conseguentemente, venduto l’intero immobile, sia possibile per il creditore procedente il soddisfacimento sulla quota di ricavato attribuibile all’usufrutto.
Il Tribunale di Vicenza, con sentenza 7.6.2011, G.I. dottor Limitone, ha affrontato l’argomento argomentando per la non percorribilità della soluzione prospettata e, pertanto, per l’inapplicabilità delle norme sull’espropriazione di beni indivisi e sulla divisione all’esecuzione forzata sull’usufrutto di un immobile. Tali norme, infatti, non sono applicabili, né direttamente (secondo una interpretazione ipoteticamente estensiva), né indirettamente, trattandosi – afferma il Tribunale - di "iura in re aliena", e non di diritti sugli stessi beni, cioè comunione di diritti.
Per il Tribunale di Vicenza, l’indivisibilità del diritto di proprietà tra più comproprietari è diversa da quella tra usufrutto e nuda proprietà, né il presupposto della indivisibilità consentirebbe il ricorso ad un’interpretazione analogica, atteso che l'analogia avrebbe potuto riguardare semmai il momento ermeneutico, successivo e distinto, della possibilità di applicare la norma che prevede la vendita dell'intero sul presupposto della non divisibilità della quota esecutata, ma - a monte – manca “una materia comune di divisione”, sulla quale innestare il principio cardine dell’estensione analogica, previsto dall'art. 12, comma 2, delle disposizioni preliminari del Codice Civile. In altre parole, conclude il Tribunale “il presupposto comune su cui innestare l'analogia legis dovrebbe essere, ma non lo è, quello della divisibilità dei beni, che qui non ricorre”.
Non solo, il ricorso all’analogia va anche escluso per la ben diversa posizione del comproprietario rispetto al nudo proprietario non esecutati: il primo titolare di un diritto che, per sua natura, è destinato a soccombere rispetto a chi voglia procedere alla divisione del bene, in sede ordinaria o in sede esecutiva, e quindi in qualche modo già destinato alla divisione, potendo impedire questo evento solo con la domanda di assegnazione dell'intero bene; il secondo “titolare di un diritto non scalfibile da alcuno, anzi destinato a riespandersi nella piena proprietà alla morte dell'usufruttuario (solitamente più anziano del nudo proprietario), che dà quindi origine ad una situazione giuridica ben diversa (e maggiormente tutelata) da quella del titolare di una quota in comunione, perciò ad essa non assimilabile neppure in via analogica”.
Si può dunque concludere che il creditore di un usufruttuario può soddisfarsi solo vendendo il mero diritto di usufrutto, sempreché non siano esperibili i rimedi, tra i quali l’azione revocatoria ordinaria, previsti dall'ordinamento a tutela dei creditori nei confronti dell'atto costitutivo dell'usufrutto.