Con la sentenza n. 637/2013, depositata il 30.4.2013, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha accolto il ricorso della cliente dello Studio Cudini avverso il provvedimento di aggiudicazione di una gara indetta da un istituto scolastico per la concessione del servizio di erogazione di alimenti e bevande a mezzo distributori automatici da istallarsi nei locali dell’istituto stesso.
Si era rivolta allo studio un’importante azienda leader in Italia nel settore dell’erogazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici.
Esponeva la cliente, di aver partecipato alla gara, ma di non esser risultata aggiudicataria. A seguito di una richiesta di accesso agli atti, era, però, emerso che la ditta proclamata vincitrice non era in possesso della certificazione di qualità ISO richiesta, a pena di esclusione, dal bando di gara, avendo solamente allegato una dichiarazione con la quale essa rappresentava di aver formulato richiesta di detta certificazione. Ma detta irregolarità non era stata adeguatamente sanzionata dalla commissione esaminatrice, come invece era accaduto con altro concorrente. In caso di esclusione di quella ditta, la cliente dello Studio sarebbe risultata aggiudicataria. Da ciò l’interesse a ricorrere avverso il provvedimento lesivo.
Invero, come sostenuto dall’avvocato Andrea Cudini nel proprio ricorso, la giurisprudenza è da sempre unanime nel prevedere che, ove venga disattesa una disposizione del bando (lex specialis) volto a regolamentare la gara per la scelta del soggetto giuridico cui affidare un appalto pubblico e quella violazione sia prevista a pena di esclusione, nell’ipotesi in cui la disposizione sia relativa alle dichiarazioni contenute nell'offerta non sono ammissibili deroghe alla sanzione dell’esclusione, né è ammessa la regolarizzazione o l'integrazione della documentazione, in quanto ciò costituirebbe violazione della par condicio fra i concorrenti.
Nemmeno l’art. 46 del D.lgs. n. 163 del 2006 (Codice degli Appalti Pubblici), nel prevedere che le stazioni appaltanti invitino, se necessario, i concorrenti a gare per l'aggiudicazione di appalti pubblici a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni presentati, consente di sopperire alla mancanza della certificazione in questione, posto che l'integrazione documentale non è ammessa ogniqualvolta si risolva in un effettivo vulnus del principio di parità di trattamento (così T.A.R. Catanzaro Calabria sez. I, 07 dicembre 2009, n. 1323). È noto, infatti, che la regolarizzazione di cui all'art. 46 è lecita soltanto in caso di documenti presentati tempestivamente, sia pure incompleti, mentre non lo è per rimediare alla loro mancata presentazione nei termini stabiliti dalla lex specialis di gara, tramutandosi altrimenti la regolarizzazione stessa in una inevitabile violazione della par condicio.
La mancata esclusione della ditta priva del certificato era dunque un atto illegittimo ed aveva comportato una grave violazione procedimentale che, se non adeguatamente sanzionata, avrebbe causato danno ingiusto e di rilevante entità per la cliente dello Studio.
Con la sentenza in commento, il TAR ha affermato che non è consentita l’integrazione postuma nel caso in cui il documento mancante “concerna un elemento essenziale della domanda di partecipazione (la richiesta certificazione ISO è, infatti, garanzia della qualità dei prodotti contenuti nelle macchine selfservice di distribuzione alimenti) e non sussistano equivoci o incertezze generati dall’ambiguità di clausole del bando di gara”.
E, accogliendo totalmente il ricorso, ha ordinato all’autorità amministrativa di dar esecuzione al proprio provvedimento.Nei giorni scorsi la cliente dello Studio ha finalmente potuto stipulare il contratto, essendo la legittima aggiudicataria della gara cui aveva partecipato.