L’art. 1 comma 20 della L. 24 dicembre 2012 in G.U. del 29 dicembre 2012 n. 302 (c.d. legge di stabilità per il 2013) ha introdotto importanti modifiche al codice di procedura civile nella parte relativa al procedimento del pignoramento presso terzi.
Si tratta del procedimento col quale colui che ha un diritto di credito di qualsiasi natura verso altro soggetto può, per soddisfarsi, pignorare crediti a sua volta vantati da quest'ultimo nei confronti di un terzo ovvero beni di proprietà del debitore che si trovano presso un terzo detentore.
Al di là delle novità di natura squisitamente processuale, tra cui l’obbligo per il creditore procedente di indicare l'indirizzo di PEC nell’atto introduttivo del giudizio (art. 543 c.p.c.), consentendo in tal modo al terzo di trasmettere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. non solo con raccomandata ma, altresì, a mezzo posta elettronica certificata, ciò che più rileva è l’innovazione apportata all’art. 548 c.p.c. e alla disciplina della mancata dichiarazione del terzo che, ora, equivale alla non contestazione del credito.
La norma nella sua nuova formulazione prevede che, se il pignoramento riguarda crediti da lavoro dipendente, compresi quelli maturati a seguito di licenziamento (art. 545, terzo e quarto comma, c.p.c.) ed il terzo non compare all’udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ed il giudice dell’esecuzione procederà all’assegnazione o alla vendita a norma degli artt. 552 e 553 c.p.c.
Quando, invece, il credito abbia altra natura e all’udienza il creditore dichiari di non aver ricevuto la dichiarazione del terzo, il giudice, con ordinanza, fisserà un’udienza successiva. Se alla nuova udienza il terzo non compare, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considererà non contestato. Anche in questo caso, il giudice potrà disporne l’assegnazione o la vendita.
In ogni caso, al terzo è stata accordata la possibilità di impugnare con le modalità di cui all’articolo 617, primo comma, c.p.c., l’ordinanza di assegnazione, purché fornisca la prova di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'udienza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
La portata applicativa di questa riforma è senz’altro rilevante dal momento che mira a velocizzare la procedura, sanzionando l’inerzia del terzo con la presunzione di non contestazione del credito. Viene meno, quindi, in quell’ipotesi, l’onere per il procedente di promuovere una causa per l'accertamento del credito, con una sensibile riduzione dei tempi del procedimento.
La nuova disciplina si applicherà a tutte le esecuzioni presso terzi promosse a partire dal 1° gennaio 2013.