Dall’1.1.2013 tutti i datori di lavoro, anche quelli con meno di 10 dipendenti, saranno tenuti a redigere il documento di valutazione del rischio.
Ai sensi dell’art. 29, comma 5, TUSL, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del D.L. 12 maggio 2012, n. 57, non sarà infatti più sufficiente l’autocertificazione da parte del datore di lavoro, ma sarà necessario predisporre un apposito documento sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f) del TUSL che saranno elaborate dalla commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale secondo quanto previsto dall’art. 6 del Testo Unico.