Quantificazione della pena e della sanzione accessoria nell'omicidio colposo stradale

La Corte di Appello di Trieste, con sentenza 1 ottobre 2012, n. 1241, ha accolto l’impugnazione proposta dall’avv. Lorenzo Cudini avverso la sentenza resa il 7 febbraio 2012 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Udine.

Argomento
Casi dello studio
Data pubblicazione
4/12/2012

Il caso riguardava la vicenda di un automobilista chiamato a rispondere del reato di omicidio colposo a seguito di un sinistro stradale nel quale aveva perso la vita un motociclista. Nella fattispecie, l’automobilista, immettendosi sulla strada principale, provenendo da una secondaria, dopo essersi fermato allo STOP, era ripartito non notando sopraggiungere, a forte velocità, il motociclista, che aveva impattato contro l’autovettura.

Apparsa da subito pacifica la penale responsabilità dell’imputato, era in discussione la gravità della sua condotta e la conseguente quantificazione della pena.

Nel giudizio di primo grado, svoltosi con rito abbreviato, l’imputato era stato condannato ad un anno di reclusione e gli era stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno e sei mesi.

Il difensore ha impugnato la sentenza chiedendo la riduzione, sia della pena, che della sanzione accessoria, in considerazione dell’importante concorso di colpa del malcapitato motociclista.

Accogliendo il ricorso, la Corte territoriale ha dato rilievo alle circostanze attenuanti, come richiesto dal difensore, valorizzando il tempestivo intervento dell’imputato nel far risarcire il danno dalla sua assicurazione, l’immediata ammissione di colpa e la mancanza di precedenti penali o violazioni amministrative a suo carico.

La pena è stata ridotta ad otto mesi di reclusione e la sospensione della patente di guida ad un anno.

Con questa decisione, la Corte di Appello di Trieste si orienta verso un’interpretazione in chiave oggettiva della circostanza attenuante del risarcimento del danno riconoscendo il diritto dell’imputato ad una riduzione della pena anche nel caso in cui il pagamento avvenga ad iniziativa dell’assicurazione.

Si tratta di un orientamento in linea con le precedenti pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione (Corte Cost. sent. n. 138/1998; Cass. penale Sez. IV n. 13870/2009 e Cass. penale Sez. Un. n. 5941/2009).