Nuovi reati presupposto nel d. lgs. 231/2001 in materia di responsabilità “amministrativa” delle persone giuridiche

Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge 190 del 06.11.2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che modifica il d. lgs. 231/2001 introducendo due ulteriori reati presupposto.

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Data pubblicazione
28/11/2012

All’art. 25 viene inserito il richiamo alla nuova fattispecie di reato p. e p. dall’art. 319-quater c.p. rubricato “Induzione indebita a dare o promettere utilità”, in forza della quale:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni
”.

La legge in commento introduce, fra i reati presupposto, anche la fattispecie di “corruzione tra privati” prevista e punita dall’art. 2635 c.c. che, nella sua nuova versione, recita:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità', per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.

Le continue modifiche apportate dal legislatore al testo del d. lgs. 231/2001 confermano la necessità che i modelli organizzativi siano sottoposti a costante revisione ed aggiornamento.

Le aziende che vogliono veder riconosciuta l’esimente prevista dagli artt. 6 e 7 del decreto non potranno, pertanto, “accontentarsi” di adottare i modelli organizzativi, ma dovranno necessariamente preoccuparsi di aggiornarli costantemente.

In difetto di aggiornamento, il modello organizzativo finisce per perdere la sua efficacia divenendo così un ulteriore ed inutile “manuale” di gestione aziendale.

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