Lo scorso 24 ottobre, l’entrata in vigore dell’art. 62 del D.L. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 24.3.2012, n. 27, ha determinato una vera e propria rivoluzione degli scambi commerciali del settore agroalimentare.
D’ora in avanti, anche per quanto specificato col Decreto Ministeriale 19.10.2012 attuativo della legge, i contratti che avranno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, dovranno essere stipulati in forma scritta e indicare, a pena di nullità, la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.
La disciplina delle modalità di pagamento distingue il commercio dei prodotti deteriorabili da quelli che non lo sono, dovendosi intendere, per i primi, quelli rientranti in una delle seguenti categorie:
a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
c) prodotti carnei che presentino le seguenti caratteristiche fisico chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;d) tutti i tipi di latte.
Per questi ultimi, la normativa impone che il pagamento del corrispettivo debba esser eseguito entro il termine legale di trenta giorni, mentre, per tutte le altre merci, entro sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine stesso. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.
Attenzione alle sanzioni, perché il mancato rispetto dei termini di pagamento, oltre a far scattare il calcolo degli interessi moratori, costituisce un illecito sanzionabile con un'ammenda da euro 500 a euro 500 mila, mentre la violazione dell'obbligo della forma scritta e l'assenza dei contenuti obbligatori del contratto fa scattare la sanzione da euro 516 a euro 20 mila.
Si segnala, inoltre, perché di particolare interesse in caso di contenzioso, l’art. 6 del decreto applicativo del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in virtù del quale “è vietato negare il pagamento dell’intero importo per la fornitura a fronte di contestazioni solo parziali relative all’adempimento della medesima”.
In pratica, sembra che il legislatore abbia riconosciuto qualche tutela in più al fornitore che non riceva il pagamento nei termini di legge, purché in regola col contratto e con la fatturazione: potrà, infatti, segnalare l’inadempimento all’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ai fini dell’applicazione delle sanzioni suindicate.
Considerati gli elevati importi di queste ultime, potrebbe trattarsi, verosimilmente, di un buon deterrente contro i clienti inadempienti.