Si segnala un caso affidato allo studio e recentemente oggetto favorevole di pronuncia della Corte d’Appello di Trieste (sentenza 6.6.2012, n. 454, Cons. relatore dottor Cerroni) in materia di danno cagionato da cosa in custodia (art. 2051 c.c.).
In primo grado l’attrice, assumendo di essere caduta scendendo una scala condominiale perché “bagnata e priva di normale illuminazione”, aveva tratto in giudizio il Condominio chiedendo il risarcimento dei danni subìti. Quest’ultimo si era costituito chiamando in manleva la propria compagnia assicuratrice, difesa dall’avv. Andrea Cudini.
Poiché il Tribunale aveva rigettato la domanda, l’attrice aveva proposto appello assumendo che la norma di cui all’art. 2051 c.c. introdurrebbe “una responsabilità presunta in capo del soggetto che si trovi in una determinata relazione di fatto con la cosa, avendone il potere di effettiva disponibilità e controllo”. Nei motivi d’impugnazione aveva altresì dedotto che “il mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione non può essere ricompreso nel novero delle situazioni riconducibili al caso fortuito” sicché non sarebbe stato possibile escludere una responsabilità da custodia in capo al Condominio.
Con la sentenza richiamata, la Corte d’Appello di Trieste, alla stregua di quanto dedotto dalla difesa della Compagnia, ha affermato che “la responsabilità da cose in custodia sussiste qualora ricorrano due presupposti: un’alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della c.d. insidia o trabocchetto e l’imprevedibilità e l’invisibilità di tale alterazione per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno”.
Nel caso in questione, la scelta dell’attrice di impegnare la scala nonostante la carente visibilità e nonostante la presenza di un ascensore dimostra che la stessa era ben consapevole della situazione di potenziale pericolo. La Corte d’Appello ha pertanto ritenuto che la sua decisione di scendere comunque la scala abbia costituito la condotta autonoma cui ricondurre il fatto lesivo lamentato, escludendo la responsabilità ex 2051 del Condominio.