Il Tribunale di Udine, in qualità di Giudice d'appello, ha recentemente accolto un'impugnazione, proposta dallo Studio per conto di una delle Compagnie di assicurazione nostre assistite, contro una sentenza del Giudice di Pace di Udine.
Si era rivolto al Giudice di Pace un motociclista che era rimasto coinvolto in un sinistro stradale con un'autovettura che viaggiava in senso opposto al suo. Nell'affrontare una curva a sinistra in un centro abitato, la vettura aveva svoltato in prossimità della linea di mezzeria, forse addirittura toccandola con le ruote di sinistra. Il motociclista, invece, aveva affrontato la curva, per lui a destra, a velocità eccessiva e non adegutata allo stato dei luoghi. Sicché i due mezzi erano entrati in collisione in centro alla carreggiata.
Benchè le condotte di guida dei due conducenti fossero chiarissime, in Giudice di Pace, sulla scorta della relazione di un consulente tecnico d'ufficio, che invece di riferire solo dati tecnici aveva affrontato anche il campo delle responsabilità dell'accaduto, materia di sola pertinenza del Giudice, aveva attribuito ai due una responsabilità presunta, ai sensi del secondo comma dell'art. 2054 c.c.. Per questo, all'esito della pronuncia, la Compagnia aveva risarcito il 50 % dei danni subiti dal motociclista.
Assumendo, tuttavia, che la circostanza che la vettura non tenesse strettamente la destra non era rilevante nel sinistro, non essendo infatti in nesso di causalità con l'accaduto, la Compagnia, assistita dall'avvocato Andrea Cudini, aveva appellato la sentenza sfavorevole.
In particolare, osservava l'avvocato Cudini che il motociclista, che, tra l'altro subito dopo il sinistro aveva confessato agli occupanti della vettura di non conoscere i luoghi e di aver erroneamente ritenuto che la strada proseguisse in senso rettilineo, arrivando in prossimità della curva ad elevata velocità, non era riuscito a controllare la moto e, invece di curvare, era andato dritto contro la autovettura. Il fatto che quest'ultima avesse svoltato in prossimità della linea di mezzeria, dunque, era stata circostanza irrilevante, posto che il motociclista, affrontando velocemente quel tratto di strada, non aveva nemmeno potuto percepire la distanza dell'auto dal centro strada.
Il Tribunale di Udine ha accolto integralmente dette argomentazioni ed ha riformato la sentenza del Giudice di Pace, rigettando la domanda risarcitoria dell'attore.
La sentenza in questione affronta il delicato argomento della responsabilità del conducente in un sinistro e soprattutto, quello della corretta valutazione della condotta di guida.
Accogliendo l'appello, il Tribunale ha osservato che con l'art. 143 del Codcie della Strada non si è inteso affermare un obbligo di carattere assoluto riguardo alla mano da tenere nella guida, dovendo detto obbligo armonizzarsi con quello, stabilito dall'art. 140 dello stesso Codice, di comportarsi in modo da non costituire pericolo per la circolazione dei veicoli (così anche la Cassazione con sentenza n. 7575/1991). Per questo, in caso di collisione tra veicoli, l'inosservanza dell'obbligo di tenere rigorosamente la destra non va valutata in sè e per sè, ma in relazione alle concrete circostanze di tempo, di luogo e di situazione nelle quali l'evento si è veriicato. La giurisprudenza, infatti, insegna che, in caso di azione di responsabilità per danni derivanti da un sinistro stradale, al fine di accertare la sussistenza del nesso di causalità materiale tra condotta dei soggetti coinvolti ed evento dannoso, deve farsi applicazione del cosiddetto criterio di regolarità causale, consistente nell'equo contemperamento tra le distinte teorie della "condicio sine qua non" e della causalità adeguata. A fronte di ciò, si ritiene che una condotta sia causa o concausa di un evento solamente se quest'ultimo non si sarebbe verificato senza la prima e se l'evento, in virtù di un giudizio "ex ante", appare conseguenza normale e verosimile della medesima condotta. Ma il nesso di causalità va radicalmente escluso qualora si accerti, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p., applicabile anche nel giudizio civile, che la causa prossima (c.d. " causa prossima di rilievo") sia stata da sola idonea a produrre l’evento (così Corte appello Bologna, 13 luglio 2004; Cassazione civile , sez. III, 15 gennaio 2003 , n. 484).
Come è stato nel caso che ha occupato lo Studio: la moto avrebbe comunque impattato contro la vettura, anche se quest'ultima non avesse marciato in prossimità del centro strada.