Il Tribunale di Brindisi, con la sentenza 19 dicembre 2011, si è pronunciato sulla domanda di risarcimento del danno avanzata dal proprietario di un immobile abusivamente occupato da un terzo.
Il Tribunale di Brindisi, con la sentenza 19 dicembre 2011, si è pronunciato sulla domanda di risarcimento del danno avanzata dal proprietario di un immobile abusivamente occupato da un terzo.
Aderendo all'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. Civ. 3223/2011; Cass. Civ. 26610/2008; Cass. Civ. 1507/2006; cass. Civ. 13630/2001), i cui principi sono stati recepiti in ambito amministrativo, per il caso dell'occupazione illegittima nell'ambito di una procedura espropriativa (da ult. T.A.R. Lombardia, sez. II, 30 marzo 2011, n. 854) , il Tribunale ha affermato, nel caso di specie, la regola secondo cui in caso di occupazione illegittima di un cespite immobiliare, il danno subito dal proprietario è nel fatto in sè ed è “individuabile ... nella perdita della disponibilità del bene da parte del dominus, così come nell'impossibilità, per questi, di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene medesimo, in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso”.
Meritevole di tutela è dunque chi subisca la illegittima o abusiva privazione della disponibilità di un bene immobile ad opera di un terzo.
L'orientamento pare potersi riferire a tutti i casi di omessa restituzione di un immobile a seguito della scadenza di contratti di locazione od affitto d'azienda, ma pure a quello di occupazione di immobile senza titolo e consente di far ottenere il giusto indennizzo a chi subisca illegittimamente la privazione della disponibilità di un bene per il semplice mancato godimento dello stesso.