Come Avvocati di Diritto di Famiglia riportiamo l'importante decisione della Suprema Corte di Cassazione in materia di separazione.
La prima sezione civile, con la sentenza n. 18853 del 15.9.2011, ha stabilito che il diritto del coniuge di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla violazione degli doveri nascenti dal matrimonio non è precluso in mancanza di una pronuncia di addebito della separazione. Di seguito riportiamo la massima: I doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi su detti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell'azione di risarcimento relativa a detti danni.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso della moglie tradita che, dopo essersi separata consensualmente dal marito, aveva promosso una causa civile nel confronti dello stesso, volta ad ottenere il risarcimento del danno patito in conseguenza della violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale.