La dipendenza del marito alla propria madre può portare il Giudice a negare l'affidamento congiunto dei figli

Con la riforma degli artt. 155 e 155 bis c.c., attuata con la L. 54/2006, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della cd. bigenitorialità, in ossequio del quale il Giudice investito del compito di pronunciarsi sulla domanda di separazione presentata dai coniugi è chiamato a privilegiare la strada dell'affidamento congiunto dei figli minorenni, sempre che non sussitanto comprovati motivi ostativi.

Argomento
Sentenze
Data pubblicazione
10/10/2011

In altre parole, il diritto alla bigenitorialità può essere disatteso solo se ritenuto pregiudizievole agli interessi morali e materiali della prole.

Sul punto, è di sicuro interesse la sentenza del Tribunale di Cremona pronunciata il 2.11.2006, con la quale è stata ritenuta integrata una ragione di deroga nell'accertata dipendenza del marito alla propria madre.

La sentenza è stata recentemente avvallata dalla Corte di Cassazione (sent. 11.8.2011 n. 17191) che ha condiviso pienamente la decisione di escludere l'affidamento condiviso dei figli posto che la "non ancora risolta dipendenza del marito alla madre" avrebbe potuto incidere negativamente sullo sviluppo psicologico degli stessi.

Invero, come riconosciuto dalla Suprema Corte, per potersi derogare al principio della bigenitorialità, l'attaccamento del marito alla madre deve essere accompagnato da altri fattori idonei ad arrecare pregiudizio agli interessi morali dei figli, quali l'insormontabile conflittualià tra i coniugi.

Ciononostante, colpisce l'innovatività della pronuncia con la quale viene presa posizione su un problema comune a molte famiglie.

Sarà interessante, pertanto, seguire l'applicabilità che avrà, nell'immediato futuro, il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione.