Entrato in vigore il regolamento correttivo del D.M. 180/2010 in materia di mediazione

Come noto, il D.lgs. 28/2010, cui è stata data attuazione con il D.M. 180/2010, ha disciplinato nel nostro ordinamento l'istituto della mediazione finalizzata alla composizione delle liti civili e commerciali.

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Data pubblicazione
12/09/2011

La riforma non è stata accolta con entusiasmo dagli operatori del diritto, specie con riferimento a quelle materie per le quali la domanda di mediazione costituisce un passaggio obbligato e che coprono una buona parte del contenzioso (si pensi alle controversie aventi ad oggetto diritti reali o contratti bancari o assicurativi).

Spesso, infatti, la parte chiamata a partecipare all'incontro omette di presentarsi e il soggetto che ha azionato la procedura, che deve comunque sostenerne il costo, non ha altra alternativa se non quella di promuovere il processo civile, con conseguente aggravio di spese.

Alla stessa conclusione si giunge, poi, se l'incontro di mediazione non viene condotto adeguatamente o se viene assegnato ad un mediatore non esperto della materia trattata.

Nell'ottica di risolvere questi problemi applicativi e di potenziare la capacità deflattiva dell'istituto, è stato emanato il decreto del Ministero della Giustizia 6 luglio 2011 n. 145, recante alcune importanti modifiche al D.M. 180/2010.

La normativa, che è entrata in vigore il 26.8.2011, ha introdotto, in sintesi, i seguenti correttivi:

- con riferimento ai mediatori, ha precisato l'obbligo di corrispondenza tra le specifiche competenze e l'oggetto della controversia affidata ed ha reso più incisivi gli obblighi formativi e di aggiornamento sussistenti in capo agli stessi. Il decreto ha, altresì, previsto la possibilità, per il Direttore generale della giustizia civile di avvalersi dell’ispettorato generale del Ministero della Giustizia al fine di esercitare la vigilanza sugli organismi di mediazione;

- sull'aspetto degli incentivi alla partecipazione all'incontro: il decreto ha stabilito che nei casi di "mediazione obbligatoria" il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della "parte chiamata", sicchè nel susseguente giudizio civile il magistrato può fondare il proprio convincimento anche sulla scorta del verbale negativo così formato;

- in tema di costi di mediazione: è stato introdotto un sostanzioso correttivo alle tariffe. In particolare, sono stati ridotti gli importi dovuti in relazione ai casi di "mediazione obbligatoria" e di mancata partecipazione della parte invitata; è stato, altresì, sancito che nel caso in cui il valore della controversia risulti indeterminato, indeterminabile o sussista una notevole divergenza tra le parti sulla sua stima, il mediatore decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000 e lo comunica alle parti ma, nel caso in cui all'esito del procedimento il valore risulti diverso, le spese di mediaione devono essere ricalcolate secondo il corrispondente scaglione.

Probabilmente, con il tempo, si renderanno necessari ulteriori correttivi alla disciplina legislativa ma già quelli recentemente apportati consentono di riporre maggiore fiducia nello strumento "mediazione" che, se ben utilizzato, consente di evitare le lungaggini connesse ai procedimenti giudiziali.

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